Statuto



STATUTO
ASTRAMBIENTE

Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell' Ambiente
(Scientific Association for the Protection of Environmental Resources)

CAPITOLO I
 Natura, Finalità, Scopi
Art.1 - Denominazione
 E' costituita una Associazione denominata " A.S.T.R.Ambiente (Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell' Ambiente)”.
Art.2 - Sede
La sede è in ROMA, Via Gregorio VII 126/130.
Art.3 – Natura
L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione è aperta a tutti coloro che vogliono aderirvi senza alcuna discriminazione di
ordine culturale, ideologico o politico, nel rispetto della natura e delle finalità dell’Associazione medesima.
Art.4 – Finalità
L ' Associazione intende:
- diffondere una culture relativa agli ambienti naturali ed umani come realtà sistemiche vive, fragili e complesse;
- fare opera di stimolo e di crescita nelle conoscenze scientifiche, nell'Educazione Ambientale e nelle scienze umane, economiche
e giuridiche;
- promuovere ogni iniziativa atta a porre temi ed a risolvere problematiche riguardanti la programmazione, la gestione ed il governo
dell'Ambiente, delle risorse e dei beni naturali organizzando convegni, conferenze, seminari, incontri e curando la redazione e la
pubblicazione di documenti, testi, riviste ed audiovisivi per una migliore conoscenza dell'ambiente in cui viviamo;
- organizzare corsi di formazione culturale, professionale e tecnica per i propri soci, nonché per gli operatori di settore presenti nel
territorio, per i docenti ed allievi di ogni ordine e grado della Scuola.
All'uopo l’Associazione potrà:
- stipulare convenzioni, accordi con Enti pubblici e privati, con associazioni e privati per incoraggiare indagini, studi, ricerche ed
attività finalizzate al potenziamento e all'aggiornamento della cultura personale, scientifica e ambientale;
- coordinare patrocini, contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste da Leggi comunitarie, nazionali e locali sulla
base di programmi, progetti, studi, ricerche per sostenere l’ampia attività associativa, relativamente all'acquisizione e alla
gestione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili utili per la realizzazione delle finalità dell’Associazione medesima;
- collaborare sotto qualsiasi forma, con Enti e privati che intendono contribuire fattivamente allo sviluppo e al miglioramento
qualitativo dell’attività dell’Associazione.

CAPITOLO II
Soci ed aderenti

Art.5 - Categorie di soci
I soci possono essere:
- Soci fondatori e soci promotori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;
- Soci Juniores.
Art.6 - Soci fondatori e soci promotori
Sono soci fondatori i soci presenti all' atto costitutivo e quelli nominati dal primo consiglio direttivo. Soci promotori sono i soci indicati
dal consiglio direttivo tra i soci ordinari ritenuti a suo insindacabile giudizio degni di tale qualifica.
Art.7 - Soci ordinari
Possono essere soci ordinari i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. I soci, una volta ammessi, con deliberazione del
Consiglio Direttivo, sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto e di quelle singole o regolamentari deliberate dagli organi
direttivi e di governo dell'Associazione. Possono aderirvi anche Enti, altre associazioni, persone giuridiche pubbliche e private ecc.
Art.8 - Soci onorari
Tale qualifica puo essere attribuita a tutte quelle persone che, su deliberazione del Consiglio Direttivo, possono dar lustro
all'Associazione per la loro riconosciuta cultura e affermazione personale e professionale e che si riconoscano nelle sue finalità.
Art.9 - Soci sostenitori
Sono tali quanti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, siano interessati e contribuiscano all’attività associativa sia con mezzi
finanziari, che con servizi e contributi di lavoro utili al raggiungimento dei fini associativi.
Art.10 - Soci Juniores
sono studenti di discipline ambientali, scientifiche, commerciali e tecnologiche. La quota associativa 'e pari al il 10% (dieci per cento)
di quella ordinaria.
Art.11 – Decadenza
Si perde la qualità di soci per recesso personale o per esclusione. La richiesta di recesso va fatta su istanza scritta dall'interessato.
Il recesso comporta, comunque, il pagamento della quota annuale completa per l'anno in corso. L' esclusione viene deliberata dal
Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o di due soci fondatori o promotori e dichiarata dal Presidente, quando il Socio svolga
attività contraria alle finalità della Associazione, quando non sia in regola con i versamenti delle quote associative e quando non
partecipi alla vita associativa senza giustificati motivi. Coloro che perdono la qualità di soci, non possono richiedere la restituzione
delle quote versate, ne possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPITOLO III
Organi direttivi e di governo dell’Associazione

Art. 12 - Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato scientifico;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- I'Assemblea dei Soci;
Art.13 - Il Presidente
E' il legale rappresentante dell'Associazione e cura i rapporti con l' esterno, cura il trasferimento all' esterno dell'indirizzo di
programma e di gestione dell'Associazione, elaborato dal consiglio direttivo. Egli, in caso di urgenza o necessità, ha pieno potere
gestionale e può sostituirsi agli altri organi di governo, salvo ratifica successiva dei propri atti.
E' eletto dal Consiglio Direttivo; lo presiede; può essere rieletto e decade alla scadenza del consiglio direttivo che lo ha eletto.
Art.14 –Vicepresidenti
Il Vice Presidente vicario sostituisce il presidente in caso di suo temporaneo impedimento; quello coordinatore cura lo svolgimento
dell' attività dell' Associazione.
Art.15 - Il Consiglio Direttivo
Organizza e amministra le attività dell' Associazione ed è composto da sette a tredici membri. Ne fanno parte i soci fondatori a/o
promotori nonché i soci ordinari da almeno due anni eletti dall'Assemblea. Tutti restano in carica due anni e possono essere rieletti
uno o pia volte con le modalità stabilite nel Regolamento. I soci onorari e sostenitori, possono partecipare alle sue sedute, senza
possibilità di voto, quando ciò sia richiesto dal Presidente per particolari questioni. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente o da almeno tre soci fondatori a/o promotori. Il Direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti, nonché
anche tra i soci che non ne fanno parte, il Tesoriere e il Segretario.
Art.16 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario cura lo svolgimento delle pratiche amministrative e contabili dell' Associazione. Il Tesoriere quelle contabili.
Art - 17 - Comitato Scientifico
E' costituito da un coordinatore e da almeno cinque personalità di chiara fama culturale, scientifica o professionale anche non soci,
nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico propone al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo progetti,
ricerche, seminari, conferenze, incontri, corsi e quanto altro possa recare incremento e qualificazione culturale e scientifica ai fini
istituzionali. Il Comitato scientifico esprime il proprio parere di consulenza tutte le volte che venga richiesto dal Presidente
dell'Associazione o da due membri del Consiglio Direttivo, relativamente ad iniziative scientifico-culturale. Viene riconfermato
annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei piani programmatici dell' Associazione.
Art.18 - Collegio dei Revisori dei Conti
E' costituito da tre membri, nominati dall' Assemblea, che rimangono in carica per almeno due anni. Ha il compito di:
- verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l' inventario dei beni mobili ed immobili;
- esaminare e controllare il conto consuntivo;
- redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea.
Art.19 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e precisamente entro il 31 marzo per
l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo nonché per gli altri compiti riservati alla sua competenza dal presente statuto. L' Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o da quello coordinatore o dal consigliere più anziano presente all' Assemblea.
Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea. L'Assemblea che approva il bilancio consuntivo nomina ogni due anni il Consiglio Direttivo. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo.
Art.20 - validità dell'Assemblea
Sia l' Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite quando sono presenti la meta più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art.21 - Diritto di voto
Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che hanno diritto al voto i soci fondatori, promotori, ordinari e sostenitori.
Art.22 - Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sono gratuite e così pure l'opera di collaborazione svolta. Può essere comunque, corrisposta un'indennità di rimborso spese documentate o di collaborazione scientifico-culturale. L'Associazione può avvalersi per il raggiungimento dei propri scopi, di prestazioni retribuite a propri soci o a persone estranee all'Organizzazione.

CAPITOLO IV
Patrimonio

Art.23 - Fondo comune
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote dei soci;
- dai beni mobili e immobili che siano di proprietà dell'associazione;
- dai contributi erogati da Enti e privati;
- dalle donazioni, elargizioni, o lasciti in beni mobili o immobili;
- dai corrispettivi di contratti pubblicitari o similari;
- dai proventi derivanti da attività sociale o da attività o iniziative commissionate all'Associazione;
- da tutti i mobili ed immobili acquistati dall' Associazione per l'esercizio e la gestione delle proprie attività o iniziative compatibili
con le proprie finalità.

CAPITOLO V
Norma Generale

Art.24 - Norma finale
L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione pub essere deliberato dai 2/3 dei soci aventi diritto al voto per
gravi motivi amministrativi o per il raggiungimento dei fini istituzionali. Una volta deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il
Consiglio Direttivo medesimo nominerà un liquidatore per provvedere alle devoluzione del patrimonio. Per qualsiasi controversia
attinente l'attività associativa, sarà competente il Foro di Roma. Mentre le controversie tra i Soci sono di spettanza degli Organi
statutari.
Art.25 - Norma transitoria
Il primo Consiglio Direttivo definisce l'elenco dei soci fondatori, elegge le cariche sociali e delibera il regolamento di funzionamento
ed organizzazione della Associazione. Esso durera in carica per tre anni.